BREVETTI E MARCHI

BREVETTO

CUFFIA WIRELESS SX-809 SPB ®

Marca | SILENTSYSTEM ®
Modello | SX-809 Super Power Bass
Numero Domanda | AN2014O000019
Numero Brevetto | 0000101677
Data Deposito | 27 giugno 2014
Nazione Deposito | Italia
Codice Classi | 1401

MARCHI ITALIANI

MARCHIO

SILENTSYSTEM ®

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SILENT FITNESS ®

Marchio Silent Yoga
MARCHIO

SILENT YOGA ®

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MARCHIO SILENT WEDDING
SILENT DISCO STREET PARTY ITALY
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THE HUSH TRUCK ®

THE HUSH TRUCK
COMUNICA EVENTS
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COMUNICA EVENTS ®

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SILENT FITNESS ®

MARCA SILENT FITNESS SPAGNA
Marchio Silent Disco
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MARCA SILENT PARTY SPAGNA

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MARCHIO SILENT PARTY EUROPA
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SILENT PARTY ®

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SILENT YOGA ®

Marchio Silent Yoga
Marchio Silentsystem
MARCHIO

SILENTSYSTEM ®

DATABASE MARCHI E BREVETTI

– Database marchi e brevetti italiani – Visita il sito
– Database marchi e brevetti spagnoli – Visita il sito
– Database marchi e brevetti comunitari – Visita il sito
 

DISPOSITIVO DELL’ART. 473 CODICE PENALE

(1)Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi (2) o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri (3), ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati (4).
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale
 

NOTE

(1) Tale articolo è così sostituito dall’art. 15, comma 1, lett. a), della l. 23 luglio 2009, n. 99.
(2) I marchi sono segni distintivi della provenienza dei prodotti da una determinata impresa.
(3) Per brevetti si intendono gli attestati con cui è stata concessa l’esclusiva per lo sfruttamento di un’opera dell’ingegno, mentre i disegni o modelli rappresentano i brevetti relativi a tali modelli o disegni.
(4) Entrambe le condotte non richiedono un’imitazione servile, quanto l’idoneità a trarre in inganno il consumatore.

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